La legge 129/2010, comunemente conosciuta come Salva Alcoa, ha rappresentato un vero e proprio boom per il fotovoltaico in Italia. La legge, entrata in vigore ad agosto del 2010, fu varata per estendere gli incentivi del secondo conto energia, più generosi di quelli del terzo, entrato in vigore nel 2011. In questo articolo analizzeremo proprio i rischi dei controlli GSE sugli impianti Salva Alcoa.
Il Decreto “Salva Alcoa”
Questo decreto ha dato la possibilità anche agli impianti allacciati alla rete entro il 30 giugno del 2011 di accedere alle tariffe del secondo conto energia, purché la comunicazione di fine lavori venisse inviata al GSE entro il 31 dicembre 2010. La pubblicazione della Legge 129/10 ha di fatto prorogato fino al 30 giugno 2011 il periodo di operatività del secondo conto energia, inizialmente destinato ad esaurirsi alla fine del 2010 per effetto dell’entrata in vigore del terzo conto energia.
Le conseguenze inevitabile di questa “corsa agli incentivi” sono state molteplici, tra le quali l’impennata della spesa pubblicata per gli incentivi del fotovoltaico (e quindi il conseguente taglio alle tariffe incentivanti dei conti successivi) e soprattutto una serie di irregolarità e illeciti proprio per accaparrarsi l’incentivo più alto e vantaggioso.
I controlli GSE sugli impianti Salva Alcoa
La legge 129/2010 aveva come criterio stringente la comunicazione del fine lavori al GSE entro il 31 dicembre 2010, per poter appunto accedere alle tariffe incentivanti del secondo conto energia, molto più convenienti rispetto a quelle del terzo conto. I controlli GSE sugli impianti Salva Alcoa sono perciò i più puntigliosi e puntuali rispetto agli altri tipi di impianti incentivati.
Come si legge nel report dell’attività di controllo del GSE del 2014 (che potete scaricare al seguente https://incentivienergierinnovabili.it/donna-cerca-uomo-a-castelfranco/), ma anche in quello successivo del 2015, i controlli GSE sugli impianti Salva Alcoa (e in generale su quelli del secondo conto) sono stati i più numerosi:
IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONTROLLATI NEL 2014-2015, SUDDIVISI PER CONTO ENERGIA
Le violazioni riscontrate in seguiti ai controlli GSE sugli impianti Salva Alcoa
Molto spesso vengono contestate violazioni che per altri impianti allacciati con conti energia successivi non sarebbero nemmeno state prese in considerazione. Si tratta molto spesso di dettagli quasi insignificanti sui quali il GSE fa rivalsa per puntare il dito sul fatto che l’impianto non era completato entro il termine indicato e non si aveva quindi diritto all’accesso agli incentivi del secondo conto energia invece che al terzo.
Alcuni casi documentati riportano infatti violazioni riguardanti fotografie non specifiche o difformi al confronto tra quelle inviate ai fini della richiesta di ammissione ai benefici della Legge 129/10 e le fotografie scattate nel corso del sopralluogo.
Le motivazioni che il GSE adduce per la decadenza dell’incentivo e il recupero di quanto indebitamente percepito sono di base le seguenti:
- “la Società era tenuta a caricare sul portale del GSE un dossier fotografico atto a dimostrare l’effettiva conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2010, come previsto nella “Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici (Legge n.129 del 13 agosto 2010)”;
- “il caricamento di fotografie, all’atto di presentazione dell’istanza da parte della Società, non attestanti il completamento dei lavori, non ha posto in condizione il GSE di valutare in modo inequivocabile la sussistenza di tutte le condizioni per l’accesso ai benefici di cui alla Legge 129/2010”.
Le motivazioni sono in sostanza riconducibili alla potenziale non completamento dei lavori entro la data prevista del 31 dicembre 2010.
La “soluzione” del GSE
Per i controlli GSE sugli impianti Salva Alcoa, il Gestore dei Servizi Energetici ha trovato un’escamotage alla decadenza delle tariffe incentivanti.
Il Gse infatti ha previsto l’eventuale ammissione dell’impianto agli incentivi del terzo e quarto conto energia, qualora dovessero sussistere i requisiti per l’accesso ad essi. Rimane comunque ferma la compensazione tra gli incentivi indebitamente percepiti e quelli spettanti.
Approfondiremo questo tema in uno dei prossimi articoli.