Il Ministero dello Sviluppo Economico ribadisce quanto già anticipato dal GSE: la detassazione ambientale c.d. Tremonti ambiente non è cumulabile con gli incentivi del III, IV e V Conto Energia.
Come già anticipato dalla Risoluzione 58/E del luglio 2016, nel caso degli impianto fotovoltaici si è posta una questione di cumulabilità dell’agevolazione fiscale inerente gli investimenti ambientali (c.d. Tremonti ambiente) con gli incentivi del Conto Energia, disciplinati da diversi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Poiché la disciplina dei suddetti incentivi rientra nella competenza del suddetto Ministero, spetta a tale Autorità ogni valutazione in merito all’attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo le modalità di applicazione degli stessi.
L’interrogazione al MiSE
Dopo la news pubblicata sul sito del GSE il 22 novembre, e approfondita in un articolo di qualche settimana fa, anche la commissione Ambiente della Camera è intervenuta in merito, chiedendo di “valutare una specifica disciplina in merito al cumulo tra tariffe incentivanti e cosiddetto «Tremonti ambiente» che attenga non solo al I e II conto energia, ma anche ai successivi III e IV conto energia, che scontano un sostanziale vuoto normativo e che, in quanto emanati nella vigenza della detassazione ambientale in parola, si ritiene debbano avere medesimo trattamento rispetto ai precedenti conti energia.” L’attuale situazione infatti sta “ingenerando notevoli dubbi in capo agli operatori privati interessati, che, in alcuni casi, pur avendo applicato la detassazione ambientale, sono costretti a non fruirne dal punto di vista sostanziale, e, sotto altro profilo, possono essere assoggettati a procedimenti di verifica da parte del G.S.E. — Gestore dei servizi energetici spa, che possono anche sfociare, nell’incertezza vigente in materia, in provvedimenti di decadenza totale dalle tariffe incentivanti, con evidente e notevole nocumento economico a carico degli stessi operatori.”
La risposta del MiSE
Questa possibilità sembra però poco probabile secondo quanto affermato dal MiSE tramite il sottosgretario Antonello Giacomelli: “Nel III e IV conto energia – spiega il sottosegretario – è già stabilita una regola del divieto di cumulo tra le categorie di benefici pubblici non espressamente contemplate (…). Posto che, tra i benefici espressamente richiamati non figura la detassazione ambientale in questione, la stessa deve ritenersi non cumulabile dovendo le eccezioni essere oggetto di interpretazione esplicita. […] la stessa disciplina con opportuni adattamenti, è contenuta anche nel V Conto energia”.
Quindi, “Dal complesso delle citate disposizioni emerge che l‘agevolazione di cui alla Tremonti Ambiente non è cumulabile con le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del III, IV e V conto energia. La disciplina appena illustrata è, del resto, improntata al principio dell’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio in base al quale le tariffe fotovoltaiche sono commisurate a detti costi. La ratio sottesa al divieto di cumulo è, evidentemente, quella di evitare la sovrapposizione di più forme di contribuzione pubblica riguardo ad uno stesso investimento al fine di contenere gli oneri a carico dei cittadini.”
“Pertanto l’introduzione di una disciplina orientata all’ammissibilità generalizzata del cumulo tra il beneficio della detassazione ambientale e le tariffe incentivanti, darebbe inevitabilmente luogo ad una sovra remunerazione, non consentita alla luce delle considerazioni svolte, specie ove si consideri che gli impianti in questione sono già realizzati ed ammortizzati”.