Nuovi poteri al GSE in tema di controlli

Con l’approvazione alla Camera dell’emendamento al DDL Bilancio 2018, vengono introdotti nuovi poteri al GSE in tema di controlli e verifiche.

Anche se l’emendamento non è ancora definitivo, possiamo presupporre un voto di fiducia scontato tra oggi 20 dicembre 2017 e domani 21 dicembre 2017 per l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2018.

Novità introdotte dal DDL Bilancio

Dal prossimo anno quindi il GSE avrà nuovi poteri in merito a verifica e controllo. Riportiamo di seguito il testo dell’emendamento, che andrà a sostituire il comma 3 dell’articolo 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28:

 “Al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel caso in cui il GSE accerti che le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, applica una decurtazione proporzionale della tariffa o dell’incentivo che tenga motivatamente conto della gravità della violazione e delle caratteristiche dell’impianto. I controlli sono definitivi e non possono essere ripetuti per duplicare verifiche già effettuate. La misura della decurtazione è ridotta qualora le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo. Il Ministero dello Sviluppo economico aggiorna l’elenco delle violazioni rilevanti contenuto nel decreto ministeriale 31 gennaio 2014 individuando, per ogni tipologia di violazione, il minimo e il massimo della sanzione applicabile”».

Nuovi poteri al GSE in tema di controlli e verifiche

Possiamo quindi individuare 3 novità:

  • l’introduzione del principio di proporzionalità tra violazioni e sanzioni;
  • la riduzione della sanzione in caso di autodenuncia;
  • l’attribuzione al MiSE della definizione di dettaglio delle violazioni a cui consegue la decurtazione.

A prima vista potrebbe sembrare un successo, ma qui in redazione ci siamo posti sempre e comunque le stesse domande: perché non si tiene mai conto della buona fede e dell’inconsapevolezza dei produttori di energia da fotovoltaico?

Soprattutto in merito all’autodenuncia: di nuovo si mettono sullo stesso piano coloro che hanno davvero truffato per l’installazione di un impianto fotovoltaico e coloro che invece sono totalmente inconsapevoli dei problemi presenti sul loro impianto. Tra l’altro, coloro che hanno commesso una vera e proprio truffa si trovano avvantaggiati in quanto già consapevoli delle violazioni e pronti ad un’autodenuncia. Coloro che invece hanno agito in buona fede, possono solo tutelarsi effettuando una verifica preliminare a proprio carico.

Anche l’introduzione del principio di proporzionalità tra violazioni e sanzioni non tiene allo stesso modo in considerazione delle necessità dell’impianto e la finalità con cui lo stesso è stato predisposto.

Infine, il meccanismo di autodenuncia presuppone una qualche tipo di consapevolezza della violazione. Come può essere risolta in modo pacifico?

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