Alla fine dello scorso anno abbiamo affrontato l’argomento dell’incompatibilità Tremonti Ambiente e Conti Energia.
Ieri incontri donne altamura ha dedicato un webinar proprio all’argomento, riportiamo di seguito i punti principali.
Profilo normativo
L’agevolazione Tremonti Ambiente è stata introdotta dalla Legge 388 del 23 dicembre 2000 e successivamente abrogata dall’articolo 23, comma 7 del D.L. 83/2012. Tale agevolazione consisteva in una detassazione sugli investimenti ambientali, nello specifico una deduzione dal reddito imponibile IRPEG/IRES di una quota del costo sostenuto per gli investimenti a ridotto impatto ambientale, pari alla quota del sovraccosto sostenuto dal contribuente rispetto ad investimenti ad ordinario impatto ambientale.
La cumulabilità di questa agevolazione fiscale con gli incentivi pubblici erogati agli impianti fotovoltaici è esplicitata nei Decreti Ministeriali dei singoli conti energia:
- 1° e 2° conto energia: la cumulabilità di misure premiali pubbliche nel settore fotovoltaico è consentita ad eccezione di casi fissati tassativamente dal decreto stesso;
- 3° conto energia: utilizza un principio inverso rispetto ai primi due conti energia, cioè il cumulo di misure premiali pubbliche per l’installazione nel settore fotovoltaico è vietato, ad eccezione di casi fissati tassativamente dal decreto stesso;
- 4° e 5° conto energia: il nuovo regime di cumulabilità previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 28/2011 prevede espressamente la compatibilità con gli incentivi applicabili agli impianti entrati in funzione dopo il 2013 delle detassazioni fiscali per investimenti ambientali.
Il problema della compatibilità di una peculiare agevolazione fiscale, nota come “Tremonti ambiente” con gli incentivi previsti dai vari conti energia per il fotovoltaico
Il chiarimento ministeriale, con l’inserimento dell’art. 19 nel quinto conto energia, è pervenuto unicamente con riferimento al secondo conto energia, lasciando quindi aperto il problema in riferimento agli altri conti energia.
Interpretando il chiarimento con un ragionamento al contrario, ha indotto qualcuno a concludere, con ragionamento al contrario, che la
delimitazione al secondo conto energia valga ad escludere l’applicabilità
del principio ai successivi conti energia.
Se l’Agenzia delle Entrate si è dichiarata incompetente a
esprimersi sul punto (ris. n. 58/E/2016), cercoincontri reggio emilia: l‘agevolazione di cui alla Tremonti Ambiente NON è cumulabile con le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi del III, IV e V conto energia.
Conseguenze
Per le imprese che negli anni passati hanno usufruito delle agevolazioni della Tremonti ambiente pur non avendone diritto, il GSE specifica che per continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V conto energia è necessario che il Soggetto Responsabile dell’impianto rinunci al beneficio fiscale goduto, manifestandone la volontà all’Agenzia delle Entrate entro il 22 novembre del 2018 (dodici mesi successivi alla pubblicazione del comunicato stampa del GSE) e dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali.
Se avete usufruito della Tremonti Ambiente, ma il vostro impianto è incentivato ai sensi del III, IV e V conto energia, non esitate a contattarci per approfondire la vostra situazione.